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DISPONIBILITA' POSTI LETTO TEMPORANEI
requisiti e modalità di accesso

REQUISITI DI ACCESSO PER LAVORATORI
1) essere in possesso di un titolo di soggiorno rinnovabile che consente di svolgere una regolare attività lavorativa, o averne fatto richiesta;
2) essere residente in uno dei Comuni della provincia di Trento o averne fatto richiesta, ovvero avere un titolo di soggiorno rilasciato dalla Questura di Trento o averne fatto richiesta, ovvero svolgere o aver svolto negli ultimi sei mesi una regolare attività lavorativa in provincia di Trento, ovvero essere iscritto nelle liste dei lavoratori in attesa di occupazione della Provincia autonoma di Trento;
3) essere temporaneamente impossibilitato a provvedere autonomamente alle proprie esigenze alloggiative;
4) avere una capacità reddituale minima media mensile pari ad euro 470,60 netti al mese negli ultimi sei mesi o dimostrare di produrre tale reddito nel periodo di ospitalità;
E’ possibile prescindere, anche solo in parte, dal possesso del requisito della capacità reddituale minima per:
a) i soggetti maggiorenni con familiari minori al seguito inviati dal servizio sociale competente, perché temporaneamente impossibilitati a provvedere alle esigenze di sussistenza dei minori;
b) i titolari di permesso di soggiorno rilasciato a seguito del riconoscimento dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria o umanitaria e familiari al seguito, i quali beneficiano per la prima volta dell’accoglienza.

REQUISITI DIVERSI PER SOGGETTI IN TEMPORANEA DIFFICOLTA'
Se la persona maggiorenne straniera o comunitaria (italiana compresa) regolarmente soggiornante in Trentino per motivi diversi dal turismo, anche con familiari minori al seguito, è temporaneamente impossibilitata a provvedere alle proprie esigenze di sussistenza, p rivolgersi al servizio sociale competente per territorio perché possa valutare lo stato di bisogno. Infatti, il servizio sociale può, se lo ritiene necessario, chiedere all'ente gestore di dare accoglienza nei posti letto disponibili per un periodo prestabilito, in deroga ai requisiti di accesso richiesti per i lavoratori. La domanda verrà poi valutata da una équipe composta da Provincia, ente gestore e servizio sociale proponente.

DOMANDA DI ACCOGLIENZA
La domanda di accoglienza dei lavoratori va presentata direttamente all'ente gestore, mostrando il titolo di soggiorno e il passaporto (quando previsto). Si suggerisce di presentare anche la documentazione relativa alla dimostrazione della capacità reddituale (buste paghe, contratti di lavoro ecc.) allo scopo di facilitare la compilazione della domanda.
La domanda di accoglienza dei soggetti in temporanea difficoltà va presentata al Servizio sociale competente per territorio presentando passaporto e titolo di soggiorno, oppure se comunitari documento di identità valido e la residenza in Trentino o averne fatto richiesta.

COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA
Il lavoratore beneficiario del posto letto compartecipa alla spesa con una quota giornaliera pari ad euro 5,42 da versare secondo le modalità stabilite dall'ente gestore. Per ogni familiare minore al seguito la quota di ospitalità giornaliera è pari al 50% della quota a carico degli adulti. Per gli altri soggetti in temporanea difficoltà sarà il Servizio sociale competente per territorio a valutare l'eventuale suo intervento di compartecipazione alla spesa.

ENTI GESTORI
ATAS
Trento, Via Madruzzo n. 21
dal martedì al venerdì dalle 09:00 alle 12:00 e il mercoledì anche dalle 17:00 alle 19:00
Rovereto, Via Bezzi n. 29
il materdì dalle 17:00 alle 19:00 e il giovedì dalle 09:00 alle 12:00
Cles, Via Pilati n. 17
il mercoledì dalle 10:00 alle 12:30
CINFORMI
Trento, Via Zambra n. 11
dal lunedì al venerdì dalle 09:00 alle 13:00 e il giovedì anche dalle 13:00 alle 15:00
Rovereto, Via Vicenza n. 5
dal lunedì al giovedì dalle 15:00 alle 18:00

FAMILIARE AL SEGUITO
Per familiare al seguito si intende: il coniuge, i discendenti diretti di età inferiore agli anni ventuno o a carico e quelli del coniuge, gli ascendenti diretti a carico e quelli del coniuge, regolarmente soggiornanti.

DURATA DELL'ACCOGLIENZA
L’accoglienza dei beneficiari termina di norma massimo dopo sei mesi, ed è prorogabile, su istanza dell’interessato, per lo stesso periodo ad euro 6,59 al giorno; è possibile una ulteriore proroga fino a tre mesi ad euro 8,38 al giorno, in caso di situazioni particolarmente problematiche segnalate dal servizio sociale competente o individuate dall’ente gestore e autorizzate dalla Provincia. L’accoglienza può essere reiterata su istanza dell’interessato, trascorsi, dalla scadenza della precedente ospitalità, centottanta giorni o un tempo pari al periodo di accoglienza goduto se inferiore ai sei mesi, ad euro 8,38 al giorno.

ASSEGNAZIONE DEL POSTO LETTO
Il posto letto è assegnato in ordine temporale di presentazione delle domande che sono accettate secondo il criterio di disponibilità, ovvero nel caso siano disponibili posti letto adeguati. Il criterio di adeguatezza comporta altresì che nel caso di assegnazione a beneficiari singoli o con soli minori di anni dodici al seguito si mantenga nell’alloggio l’unità di genere degli adulti e nel caso di assegnazione a beneficiari con familiari al seguito si tuteli la riservatezza della famiglia, comunque con l’obiettivo di favorire l’utilizzo ottimale dei posti letto in uno stesso appartamento in coerenza con i criteri di idoneità degli alloggi stabiliti dal Regolamento di attuazione della L.P. n. 15 del 2005.

INSERIMENTO NELL'ALLOGGIO
L’inserimento nell’alloggio avviene entro sette giorni dall’accettazione della domanda nella data stabilita dall’ente gestore e previa dimostrazione di avere effettuato il primo versamento della compartecipazione alla spesa. Con il versamento delle quote di ospitalità giornaliera del primo mese il beneficiario deve versare anche le quote di ospitalità giornaliera per ulteriori venti giorni che sono a copertura degli ultimi venti giorni del periodo di accoglienza stabilito.

NON ASSEGNAZIONE DEL POSTO LETTO
L’ente gestore può non assegnare il posto letto per ragioni motivate di incompatibilità di convivenza tra beneficiari nello stesso alloggio o struttura. In questo caso l'ente gestore adotta una decisione scritta motivata e ne dà comunicazione al richiedente.

PER SAPERNE DI PIU'
Disciplina dell'accoglienza temporanea negli alloggi.

 

© Cinformi 2008

 

   

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