PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
CINFORMI - CENTRO INFORMATIVO PER L'IMMIGRAZIONE
 

 

Procedura per il rilascio del

REV1 23/11/2007


CARTA DI SOGGIORNO PERMANENTE
FAMILIARE DI CITTADINO DELL'UNIONE (compreso italiano)
(coniuge, discendenti diretti di età inferiore a 21 anni o a carico e quelli del coniuge nonché gli ascendenti diretti a carico e quelli del coniuge)
 

Il familiare (coniuge, discendenti diretti di età inferiore a 21 anni o a carico e quelli del coniuge nonché gli ascendenti diretti a carico e quelli del coniuge) di cittadino dell’Unione (compreso cittadino italiano) non avente la cittadinanza di uno Stato membro acquisisce il diritto di soggiorno permanente se ha soggiornato legalmente in via continuativa per cinque anni nel territorio nazionale unitamente al cittadino dell'Unione, fatte salve le deroghe previste dall'art. 15 del D. Lgs. n. 30 del 2007. La domanda va presentata direttamente in Questura fissando un appuntamento presso gli uffici provinciali (Cinformi e Centri per l’impiego). Coloro che domiciliano nei comprensori della Vallagarina e dell’Alto Garda e Ledro si presentano rispettivamente presso i Commissariati di Polizia di Rovereto e di Riva del Garda senza appuntamento.

Per il rilascio della Carta di soggiorno permanente, è richiesta la presentazione in fotocopia e in originale:

1 marca da bollo da euro 14,62

4 fotografie formato tessera

Passaporto - validità almeno 3 mesi (Fotocopie solo pagine bianche)

Titolo di soggiorno

Documenti comprovanti il legame di parentela (se prodotti all'estero devono essere tradotti in italiano (oppure certificati internazionali in lingua italiana o postilla se previsto), AUTENTICATI dall'autorità consolare italiana

  Certificato di residenza e Stato famiglia in bollo oppure Autocertificazione
 
DOCUMENTI DEL CITTADINO DELL'UNIONE in forza dl quale si chiede il soggiorno permanente

Dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio fatta dal cittadino dell'Unione di ospitalità, mantenimento e convivenza con il familiare straniero

Fotocopia documento di identità del cittadino dell'Unione (italiano compreso)
  inoltre Fotocopia attestato di regolare soggiorno rilasciato dal Comune nel caso di cittadino dell'Unione non italiano
 

La continuità del soggiorno non è pregiudicato da assenze che non superino complessivamente sei mesi l'anno, nonché da assenze di durata superiore per l'assolvimento di obblighi militari ovvero da assenze fino a dodici mesi consecutivi per motivi rilevanti, quali la gravidanza e la maternità, malattia grave, studi o formazione professionale o distacco per motivi di lavoro in un altro Stato membro o in un Paese terzo.