Il familiare (coniuge, discendenti diretti
di età inferiore a 21 anni o a carico e
quelli del coniuge nonché gli ascendenti
diretti a carico e quelli del coniuge) di
cittadino dell’Unione (compreso cittadino
italiano) non avente la cittadinanza di
uno Stato membro acquisisce il diritto di
soggiorno permanente se ha soggiornato
legalmente in via continuativa per cinque
anni nel territorio nazionale unitamente
al cittadino dell'Unione,
fatte salve le deroghe previste dall'art.
15 del D. Lgs. n. 30 del 2007.
La domanda va presentata direttamente in
Questura fissando un appuntamento presso
gli uffici provinciali (Cinformi e Centri
per l’impiego). Coloro che domiciliano nei
comprensori della Vallagarina e dell’Alto
Garda e Ledro si presentano
rispettivamente presso i Commissariati di
Polizia di Rovereto e di Riva del Garda
senza appuntamento.
Per il rilascio della Carta di soggiorno
permanente, è richiesta la presentazione
in fotocopia e in originale: |
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1 marca da bollo da euro 14,62 |
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4 fotografie formato tessera |
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Passaporto
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validità
almeno 3 mesi (Fotocopie solo pagine
bianche) |
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Titolo di soggiorno |
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Documenti
comprovanti il legame di parentela
(se prodotti all'estero devono essere
tradotti in italiano (oppure
certificati internazionali in lingua
italiana o postilla se previsto),
AUTENTICATI dall'autorità consolare
italiana |
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Certificato di residenza e Stato
famiglia in bollo oppure
Autocertificazione |
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DOCUMENTI DEL CITTADINO
DELL'UNIONE in forza dl quale si
chiede il soggiorno permanente |
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Dichiarazione sostitutiva dell'atto
notorio
fatta dal cittadino dell'Unione di
ospitalità, mantenimento e convivenza
con il familiare straniero |
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Fotocopia documento
di identità del cittadino dell'Unione
(italiano compreso) |
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inoltre Fotocopia attestato
di regolare soggiorno rilasciato dal
Comune nel caso di cittadino
dell'Unione non italiano |
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La continuità del soggiorno non è
pregiudicato da assenze che non superino
complessivamente sei mesi l'anno, nonché
da assenze di durata superiore per
l'assolvimento di obblighi militari ovvero
da assenze fino a dodici mesi consecutivi
per motivi rilevanti, quali la gravidanza
e la maternità, malattia grave, studi o
formazione professionale o distacco per
motivi di lavoro in un altro Stato membro
o in un Paese terzo. |
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